Accesso civico - Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Novara e VCO

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Accesso civico

Amministrazione Trasparente
ACCESSO CIVICO
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di
trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la
normativa vigente prevede:
• Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
• Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato
dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
• Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato
dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di
pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano
omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza
dell’Ordine Provinciale tramite: - posta ordinaria all’indirizzo: Corso Vercelli 120 28100 Novara
- Telefono: +393519785911
- posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@agronomiforestali-novara-vco.it
L’oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le
vigenti disposizioni normative, di pertinenza degli Ordini Professionali Territoriali.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette alla segretaria, che ha la
gestione dei dati e che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web
entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In base alle modifiche introdotte da D.lgs. 97/2016 non è prevista la presentazione di eventuale riesame della richiesta al
titolare del potere sostitutivo.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza designato con Delibera del Consiglio dell'Ordine di Novara e VCO n. del 27/09/2021 è
il Dottore Agronomo Valter Porzio
FOIA (Freedom of Information Act)
CORSO VERCELLI,120 – 28100 NOVARA - Tel: +393519785911
e-mail : info@agronomiforestali-novara-vco.it ;
PEC: protocollo.odaf.novara-verbaniacusioossola@conafpec.it
www.agronomiforestali-novara-vco.it
Accesso civico generalizzato art.5 c.2, D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni
o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i
documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.
L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento
dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento:
- posta ordinaria all’indirizzo: Corso Vercelli 120 28100 Novara
- Telefono: +393519785911
- posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@agronomiforestali-novara-vco.it
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse,
chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire
l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati
cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione
entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso
tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di
dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al
richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo
nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il
richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte
dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Dottore Agronomo Valter Porzio nominato nella
seduta del Consiglio dell’Ordine del 27/09/2021 Verbale n. 65

Registro degli accessi aggiornamento Giugno 2023
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